|
|
|
|
|
|
| |
| |
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ANCH'IO”
DEFINIZIONI E FINALITA’
Art. 1
E’ costituita Ad Avezzano l’associazione culturale “ANCH'IO”. In seguito verrà sempre chiamata e riportata per qualunque manifestazione esterna semplicemente Anch'io.
Art. 2
Anch'io ha sede legale ad Avezzano in via fossa bocalitto,9 e potrà costituire sedi secondarie ovunque lo riterrà opportuno.
Art. 3
Anch'io ha durata fino al 31.12.2005 e verrà prorogata di anno in anno se almeno sei mesi prima della scadenza uno degli associati non abbia dato avviso di scioglimento a tutti gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4
Anch'io non persegue fini di lucro, è apolitica ed indipendente. Lo scopo principale dell’associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale dei propri Soci, come dell’intera comunità, attraverso attività artistiche e culturali in genere, l'attività principale di Anch'io è il teatro.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
SOCI
Art.5
In Anch'io si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli indicati in calce al presente statuto. Sono soci ordinari quelli che, iscrivendosi dopo la costituzione della presente associazione e previo accoglimento della relativa domanda, verseranno la quota di iscrizione stabilita ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 8. Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza politica e religiosa. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori.Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.
Art. 6
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, precedenti esperienze in ambito culturale e artistico, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all’eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 7
E’ compito dell’Assemblea dei Soci esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. I dati delle domande saranno conservate con ogni cura nell’anagrafe sociale. Alle decisioni dell’Assemblea non è ammesso ricorso.
Art. 8
La quota di iscrizione da versare per essere ammesso a socio ordinario sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, per improrogabile necessità, potrà deliberare ed imporre ai soci (ordinari e fondatori) un contributo straordinario con le modalità dallo stesso stabilite.
Art. 9
I Soci hanno diritto a:
- Partecipare alle manifestazioni ed iniziative promosse dall’associazione;
- Riunirsi per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
- Discutere ed approvare i rendiconti;
- Votare ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Il Socio è tenuto al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti interni ed all’osservanza delle delibere degli organi sociali.
Art. 10
La qualifica di Socio si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all’assemblea dei Soci;
- Espulsione o radiazione.
Art. 11
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di sospendere temporaneamente, espellere o radiare il Socio per i seguenti motivi:
- Qualora ostacoli il buon andamento e lo sviluppo dell’associazione;
- In caso di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’associazione;
- Quando provochi danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. Ove si riscontrasse il dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Il socio escluso o recedente non ha alcun diritto al rimborso delle quote pagate, sia di iscrizione che straordinarie.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 12
Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile e costituito da:
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondi di riserva.
Art. 13
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Il rendiconto dovrà evidenziare i costi ed i proventi di competenza nonché la consistenza finanziaria di fine esercizio.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14
Partecipano all’Assemblea dei Soci tutti i Soci (ordinari e fondatori). Le riunioni dell’Assemblea possono essere ordinariamente convocate nei seguenti modi:
- Dal Consiglio Direttivo;
- Nel corso delle Assemblee dei Soci, nelle quali si stabilisce volta per volta la data, il luogo e l’ora delle future riunioni, sulla base delle deliberazioni della maggioranza dei Soci presenti. (E’ responsabilità del Presidente, che impartirà le opportune disposizioni ai Soci deliberanti affinché ciò venga fatto, informare i Soci assenti riguardo la programmazione delle riunioni.)
Art.15
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art 16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all’art.24. Le deliberazioni prese a maggioranza sono valide anche per la minoranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 17
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
Art.18
L’Assemblea dei Soci:
- Approva le linee generali del programma di attività;
- Approva il rendiconto annuale;
- Delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- Elegge il consiglio (12 consiglieri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi. In caso di parità di voti, sarà eletto il Socio con la maggior anzianità nel Circolo;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 19
Il Consiglio Direttivo viene eletto dal Cosiglio e dura in carica un anno. E’ composto da sei membri:
- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni; - Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
- Il Cassiere: cura ogni aspetto contabile del Circolo.
Tutti i consiglieri sono rieleggibili, nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti, nonché tra i componenti l’Assemblea dei Soci, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.
Art. 21
Compiti del consiglio sono:
- Eseguire le delibere dell’Assemblea;
- Predisporre il rendiconto annuale;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- Presentare all’Assemblea , alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Art 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito dallo stesso, o straordinariamente su richiesta di uno dei consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervengano tutti i consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta. Le votazioni sono palesi.
Art. 23
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso dall’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 24
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, l’Associazione si scioglie automaticamente.
Art. 25
Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione ed il singolo socio, sarà demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre persone e precisamente: un arbitro nominato da Anch'io, un arbitro nominato dal socio ed uno dal Presidente del Tribunale. Le spese del lodo saranno a carico della parte soccombente.
Art. 26
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente statuto è composto da 6 pagine. Letto, confermato e sottoscritto dai soci fondatori.
Avezzano lì 17/09/2002.
soci fondatori:
Andreozzi Dario
Bisegna Sabatino
Calisse Fiorino
Di Girolamo Angeladea
Di Girolamo Gabriella
Di Girolamo Giovanni
Di Girolamo Maria Laura
Di Girolamo Patrizia
Murzilli Maria
Scatena Antonio
Torretta Enzo
Travi Sergio
|
| |
|
| |
|
|
|